Roma, 11 maggio 2023 – I Servizi della Commissione (TAXUD), al fine di dare attuazione al Protocollo 4 dell’Accordo di associazione UE-Israele in materia di definizione del concetto di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa, d’intesa con gli Stati Membri, hanno previsto l’integrazione nella banca dati TARIC di nuove misure, oltre a quelle esistenti, al fine del riconoscimento, a determinate condizioni, del trattamento tariffario preferenziale per l’importazione di prodotti originari di Israele.

L’oggetto di quanto concordato tra l’Unione europea e Israele pone in evidenzia di come le dichiarazioni su fattura e i certificati di circolazione delle merci EUR.1 emessi in Israele, debbano ora indicare il codice postale, il nome della città o del paese e la zona industriale in cui è avvenuta la produzione che determina l’origine del prodotto. Parimenti per le dichiarazioni su fattura EUR-MED e i certificati di circolazione delle merci EUR-MED emessi in Israele per l’esportazione nell’Unione europea in base al Protocollo 4 dell’Accordo di associazione UE-Israele.

Dal febbraio 2005, nel quadro dell’Accordo Tecnico di attuazione del protocollo 4 (sulle regole di origine) dell’Accordo Euro-Mediterraneo di Associazione UE-Israele, i prodotti delle colonie israeliane che non beneficiavano del trattamento preferenziale, ai sensi del citato Accordo, erano quelli originari delle località̀ individuate con il nuovo sistema israeliano di codici postali a 7 cifre (a partire dal 1° febbraio 2013) in una lista divisa in due parti (list of non-eligible locations).

Così, il nome e il codice postale della città, villaggio o zona industriale in cui la produzione aveva avuto luogo, dovevano essere indicati su tutte le prove di origine preferenziale rilasciate in Israele per l’esportazione verso l’UE.

Se il luogo indicato si trovava al di là dei confini del 1967, queste informazioni dovevano essere utilizzate dalle autorità̀ doganali comunitarie per rifiutare immediatamente il trattamento tariffario preferenziale per i prodotti in questione, senza avviare la procedura di controllo a posteriori e di riscossione dei dazi doganali.

Pertanto, a partire dal 16 maggio 2023, l’importatore che voglia ottenere il trattamento preferenziale per i prodotti importati da Israele, deve necessariamente indicare il codice certificato Y864 nella dichiarazione doganale di importazione, attestando sotto la propria responsabilità che “La prova dell’origine indica che la produzione che determina l’origine non ha avuto luogo nei territori sotto il controllo dell’amministrazione israeliana dal giugno 1967”. I territori in questione sono esclusi dal trattamento preferenziale.

L’attestazione è propedeutica alla concessione del trattamento preferenziale, il quale sarà rifiutato qualora la predetta attestazione non venga fornita.

Di conseguenza, per facilitare i controlli doganali, è stata inserita la nota CD906, collegata a questa misura. Quest’ultima indica poi “l’elenco delle località non ammissibili coi relativi codici postali” ed è consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf“.

Vanessa Antonelli

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