L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato la circolare TAR-2023-011 con la quale si segnala che la Commissione ha completato l’integrazione nel database TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose di cui alla colonna 1 dell’allegato XVII del Regolamento REACH, la cui immissione in libera pratica è subordinata alle limitazioni e restrizioni indicate nella colonna 2 del già citato allegato.
Il REACH è un regolamento dell’Unione europea, del 18 dicembre 2006, che riguarda la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Si applica a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche nella produzione dei beni di consumo, ad esempio i prodotti per la pulizia o le vernici, abbigliamento, cosmetici, giocattoli, mobili ed elettrodomestici. Per tale motivo questo regolamento ha un impatto su gran parte delle aziende presenti nell’UE. Le nuove misure adottate dalla Commissione sono entrate in vigore a partire dal 10 febbraio scorso. L’operatore economico deve indicare nella dichiarazione doganale l’apposito codice documento (Y106) che attesta il corretto adempimento degli obblighi indicati nella colonna 2, oppure il codice documento di esclusione dall’obbligo di adempimento/esenzione (Y110/Y113).