Gli INCOTERMS, abbreviazione di “International Commercial Terms”, hanno la funzione di agevolare gli scambi commerciali, in quanto definiscono le responsabilità e gli oneri connessi al trasporto, a carico del venditore e del compratore, soprattutto se questi provengono da paesi diversi.

Tali termini di resa, sono stati pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC) per la prima volta nel 1936 e periodicamente vengono rivisti e aggiornati, per essere sempre in linea con l’evoluzione delle pratiche commerciali. L’ultimo aggiornamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

Il ricorso agli Incoterms è facoltativo, ma se utilizzati in una compravendita, essi devono essere espressamente riportati nel contratto ed accettati da entrambe le parti.

I vari termini di resa sono contraddistinti da 3 caratteri in stampatello maiuscolo, che vanno sempre corredati da un luogo convenuto e dall’edizione Incoterms utilizzata, tramite l’anno di entrata in vigore.

Attualmente gli incoterms sono 11:

EXW

La presente regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto scelto e può essere usata anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto. È adatta per gli scambi nazionali, mentre per gli scambi internazionali è di solito più appropriato FCA.

“Franco Fabbrica” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto.

Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di consegna convenuto, poiché le spese e i rischi fino a tale punto sono a carico del venditore. Il compratore supporta tutte le spese ed i rischi connessi alla presa in consegna della merce dal punto concordato, se indicato, nel luogo di consegna convenuto.

EXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore. Tale regola dovrebbe essere usata con cautela in quanto:

  1. Il venditore non ha l’obbligo nei confronti del compratore di caricare la merce, anche se in pratica può trovarsi in posizione migliore per farlo. Se il venditore carica comunque la merce, lo fa a rischio e spese del compratore. Se il venditore si trova in posizione migliore per caricare la merce, è di solito più appropriato utilizzare FCA, che obbliga il venditore a provvedervi a suo rischio e spese.
  2. Un compratore che acquista da un venditore su base EXW per l’esportazione deve tenere presente che il venditore ha solamente l’obbligo di fornire assistenza che il compratore può richiedere per effettuare l’esportazione: il venditore non è tenuto a provvedere alle formalità doganali per l’esportazione. Pertanto, si raccomanda ai compratori di non utilizzare EXW se non sono in grado di provvedere direttamente o indirettamente allo sdoganamento all’esportazione.
  3. Il compratore ha l’obbligo limitato di fornire al venditore ogni informazione riguardante l’esportazione della merce. Il venditore, tuttavia, può avere bisogno di queste informazioni, ad esempio, per motivi fiscali o statistici/amministrativi.
FCA

La presente regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto scelto e può essere usata anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

“Franco Vettore” significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto.

Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di consegna convenuto, poiché il rischio passa al compratore in tale punto.

Ove le parti desiderino che la merce sia consegnata nei locali del venditore, esse devono indicare l’indirizzo di tali locali quale luogo di consegna convenuto.

Se, invece, le parti desiderino che la merce sia consegnata in altro luogo, esse devono indicare un diverso, specifico luogo di consegna.

FCA richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione.

Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione. 

FAS

La presente regola può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

“Franco lungo Bordo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce sottobordo della nave (ad es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto di caricamento nel porto d’imbarco convenuto, poiché le spese e i rischi fino a tale punto sono a carico del venditore e tali spese e gli oneri di movimentazione connessi possono variare a seconda degli usi del porto.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce sottobordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena, particolarmente frequenti nel commercio delle materie prime e dei prodotti di base.

Se la merce è containerizzata, è d’uso per il venditore consegnare la merce al vettore al terminal e non sottobordo della nave. In tali situazioni, la regola FAS risulterebbe inappropriata e si dovrebbe utilizzare la regola FCA.

FAS richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

FOB

La presente regola può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

“Franco a Bordo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce a bordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena, particolarmente frequenti nel commercio delle materie prime e dei prodotti di base.

La regolare FOB può risultare inappropriata quando la merce viene consegnata al vettore prima che sia a bordo della nave, ad esempio nel caso di merce in containers che è tipicamente consegnata in un terminal. In tali situazioni, si dovrebbe utilizzare la regola FCA.

FOB richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

CFR

La presente regola può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

“Costo e Nolo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto.

Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore secondo quanto specificato dalla regola scelta e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore. Se il porto d’imbarco presenta un particolare interesse per il compratore, si raccomanda alle parti di specificarlo il più chiaramente possibile nel contratto.

Si raccomanda alle parti, inoltre, di specificare il più chiaramente possibile il punto nel porto di destinazione convenuto, poiché le spese fino a tale punto sono a carico del venditore. Si raccomanda al venditore di stipulare contratti di trasporto che corrispondano precisamente a tale scelta. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione in un punto specifico nel porto di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce a bordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione fino alla destinazione. Inoltre, gli deve stipulare un contratto di trasporto o procurare detto contratto. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena, particolarmente frequenti nel commercio delle materie prime e dei prodotti di base.

La regola CFR può risultare inappropriata quando la merce viene consegnata al vettore prima che sia a bordo della nave, ad esempio nel caso di merce in containers che è tipicamente consegnata in un terminal. In tali situazioni, si dovrebbe utilizzare la regola CPT.

CFR richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

CIF

La presente regola può essere utilizzata esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie d’acqua interne.

“Costo, Assicurazione e Nolo” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al porto di destinazione convenuto.

Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIF il venditore è obbligato ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un’assicurazione integrativa.

Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore secondo quanto specificato dalla regola scelta e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Mentre il contratto specificherà sempre un porto di destinazione, esso potrebbe non specificare il porto d’imbarco, ove il rischio passa al compratore. Se il porto d’imbarco presenta un particolare interesse per il compratore, si raccomanda alle parti di specificarlo il più chiaramente possibile nel contratto.

Si raccomanda alle parti, inoltre, di specificare il più chiaramente possibile il punto nel porto di destinazione convenuto, poiché le spese fino a tale punto sono a carico del venditore. Si raccomanda al venditore di stipulare contratti di trasporto che corrispondano precisamente a tale scelta. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione in un punto specifico nel porto di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

Il venditore deve provvedere a consegnare la merce a bordo della nave o procurare la merce già così consegnata per la spedizione fino alla destinazione. Inoltre, egli deve stipulare un contratto di trasporto o procurare detto contratto. Il riferimento a “procurare” qui riguarda le cosiddette vendite multiple a catena, particolarmente frequenti nel commercio delle materie prima e dei prodotti di base.

La regola CIF può risultare inappropriata quando la merce viene consegnata al vettore prima che sia a bordo della nave, ad esempio nel caso di merce in container che è tipicamente consegnata in un terminal. In tali situazioni, si dovrebbe utilizzare la regola CIP.

CIF richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

CPT

La presente regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto scelto e può essere usata anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

“Trasporto Pagato fino a” significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dallo stesso venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti) e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.

Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR, o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile nel contratto sia il luogo di consegna, ove il rischio passa al compratore, sia il luogo di destinazione convenuto per raggiungere il quale il venditore deve stipulare un contratto di trasporto. Se vengono impiegato più vettori per il trasporto alla destinazione convenuta e le parti non si accordano su un punto di consegna specifico, il rischio passa automaticamente quando la merce è stata consegnata al primo vettore in un punto totalmente a scelta del venditore e sul quale il compratore non ha alcun controllo. Ove le parti desiderino che il rischio passi in una fase successiva (ad es. in un porto oceanico o in un aeroporto) esse devono specificarlo nel loro contratto di vendita.

Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di destinazione convenuto, poiché le spese fino a tale punto sono a carico del venditore. Si raccomanda al venditore di stipulare contratti di trasporto che corrispondano precisamente a tale scelta. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione convenuto, egli non ha titolo di recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

CPT richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

CIP

La presente regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto scelto e può essere usata anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

“Trasporto e Assicurazione Pagati fino a” significa che il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona da lui stesso designata in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti) e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l’invio della merce al luogo di destinazione convenuto.

Il venditore provvede anche ad una copertura assicurativa contro il rischio del compratore di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il compratore deve tener presente che secondo la regola CIP il venditore è obbligato ad ottenere soltanto una copertura assicurativa minima. Ove il compratore desideri avere una protezione assicurativa più ampia, dovrà accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad un’assicurazione integrativa.

Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR, o CIF, il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione.

Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi. Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile nel contratto sia il luogo di consegna, ove il rischio passa al compratore, sia il luogo di destinazione convenuto per raggiungere il quale il venditore deve stipulare un contratto di trasporto. Se vengono impiegati più vettori per il trasporto alla destinazione convenuta e le parti non si accordano su un punto di consegna specifico, il rischio passa automaticamente quando la merce è stata consegnata al primo vettore in un punto totalmente a scelta del venditore e sul quale il compratore non ha alcun controllo. Ove le parti desiderino che il rischio passi in una fase successiva (ad ex. In un porto oceanico o in un aeroporto) esse devono specificarlo nel loro contratto di vendita.

Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di destinazione convenuto, poiché le spese fino a tale punto sono a carico del venditore. Si raccomanda al venditore di stipulare contratti di trasporto che corrispondano precisamente a tale scelta. Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione convenuto, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

CIP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DAP

La presente regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto scelto e può essere usata anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

“Reso al Luogo di Destinazione” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto.

Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto.

Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di destinazione convenuto, poiché i rischi fino a tale punto sono a carico del venditore.

Si raccomanda al venditore di stipulare contratti di trasporto che corrispondano precisamente a tale scelta.

Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

DAP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

Se le parti desiderano che sia il venditore a sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione, si dovrebbe utilizzare la regola DDP.

DPU

La presente regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto scelto e può essere usata anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

“Reso al Luogo di Destinazione Scaricato” significa che il venditore effettua la consegna e trasferisce il rischio al compratore, mettendo la merce, una volta scaricata dal mezzo di trasporto di arrivo, a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto o nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto è stato concordato. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto e alla scaricazione della merce nel luogo di destinazione convenuto.

Quindi, in questa regola incoterms la consegna e l’arrivo a destinazione coincidono. DPU è la sola regola incoterms che richiede al venditore di scaricare la merce a destinazione pertanto il venditore dovrebbe assicurari di essere in grado di organizzare la scaricazione nel luogo convenuto.

Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il luogo o il punto di destinazione in quanto il rischio di perdita o di danno alle merci si trasferisce al compratore in quel punto di consegna/destinazione. La cosa migliore per il venditore e il compratore è essere chiari sul punto in cui avviene tale critico trasferimento.

Il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.

DDP

La presente regola può essere utilizzata indipendentemente dal modo di trasporto scelto e può essere usata anche nel caso in cui si utilizzi più di un modo di trasporto.

“Reso Sdoganato” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destino convenuto.

Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi connessi al trasporto della merce al luogo di destinazione e ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo all’esportazione ma anche all’importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali.

Il DDP comporta il livello massimo di obbligazioni per il venditore.

Si raccomanda alle parti di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di destinazione convenuto, poiché le spese e i rischi fino a tale punto sono a carico del venditore.

Si raccomanda al venditore di stipulare contratti di trasporto che corrispondano precisamente a tale scelta.

Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.

Si raccomanda alle parti di non utilizzare la regola DDP se il venditore non è in grado di provvedere direttamente o indirettamente allo sdoganamento all’importazione.

Se le parti desiderino che sia il compratore a sopportare tutti i rischi e le spese dello sdoganamento all’importazione, si dovrebbe utilizzare la regola DAP.

L’IVA o altre tasse simili pagabili per l’importazione sono a carico del venditore, salvo diverso accordo esplicito nel contratto di vendita.