Il 30 dicembre scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento (UE) 2022/2583 del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2021/2278, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali.
Vista la proposta della Commissione europea, è stata necessaria una modifica per poter garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell’Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio. Di conseguenza, i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla.
Ovviamente in seguito al deterioramento delle relazioni tra l’Unione, Russia e Bielorussa, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell’Unione nel settore dell’azione esterna dell’Unione, i prodotti originari della Russia non beneficeranno del trattamento dell’esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal nuovo regolamento, tranne che per quei prodotti che concernano l’applicazione dell’articolo XXI del GATT del 1994 e delle regole generali relative ai dazi di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
Le sospensioni non si applicano alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato.
Regolamento 2022/2583:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2583&from=EN