A partire dal 1° gennaio 2022 tutte le società straniere produttrici di prodotti alimentari che esportano in Cina sono tenute ad effettuare un’apposita registrazione presso l’Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (v. Decreto 248 del GACC). È necessario, perciò, chiudere in tempo la procedura, lunga e complessa, che Pechino ha richiesto a metà anno per tracciare tutti i prodotti in entrata nel Paese e garantirne l’autenticità.
Il Ministero della Salute ha emanato una nota (Prot. DGISAN/42887) nella quale viene indicato che con il decreto n. 248 è stato previsto l’obbligo per tutti i produttori esteri di alimenti da esportare in Cina di ottenere l’approvazione all’esportazione da parte dell’Amministrazione Generale delle Dogane cinese (GACC) con apposita registrazione degli stabilimenti e che con il decreto n. 249 sono previsti nuovi requisiti per quanto riguarda l’imballaggio e l’etichettatura degli alimenti importati (sull’etichetta degli alimenti importati dovrà essere indicato anche il numero di registrazione GACC; per quanto riguarda le carni, al momento attuale ed in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità cinesi, tale numero corrisponde al numero di Bollo CE).
Le modalità di registrazione sono diverse a seconda della tipologia di prodotto esportato e della corrente situazione autorizzativa dello stabilimento esportatore. Il primo tipo di registrazione è per prodotti di Carne e prodotti a base di carne, budelli, prodotti acquatici, latticini, prodotti delle api, uova e prodotti a base di uova, grassi e oli commestibili, pasta ripiena, cereali commestibili, prodotti industriali molitura cereali e malto, verdure fresche e disidratate e fagioli secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè e fave di cacao non tostati e alimenti dietetici speciali è necessario essere raccomandati al GACC dalle autorità competenti nel paese di esportazione. Il secondo tipo di registrazione, invece, può essere eseguita direttamente dal produttore o da un suo agente. I prodotti indicati nel primo metodo di registrazione richiede una cospicua documentazione mentre quelli del secondo ha un processo più semplice, basata essenzialmente su autocertificazioni e upload online di documenti comprovanti lo status dell’azienda che richiede la registrazione.
A partire dal 1° gennaio 2022, non sarà possibile importare prodotti che non riportino il numero di registrazione. Sarà possibile applicare etichette adesive sui prodotti che ne fossero sprovvisti, una volta ottenuto il numero di registrazione, al fine di consentire lo sdoganamento e commercializzazione.
La registrazione dovrebbe avvenire tramite il sistema online di China Import Food Enterprise Registration (http://spj.customs.gov.cn/cifer/).