Con un provvedimento del 6 giugno 2022, l’Agenzia delle Dogane ha informato tutti gli operatori che nella sezione OPERA del PUDM è stata realizzata la nuova funzionalità per il pagamento delle dichiarazioni doganali a pronta riscossione che consente tra gli altri il pagamento degli importi accertati con i nuovi messaggi Hx, specificando che sarà possibile continuare ad utilizzare la precedente funzionalità fino al 15 settembre, data a partire dalla quale i debiti per tali dichiarazioni saranno gestiti esclusivamente sulla piattaforma OPERA. Da tale data, non sarà più disponibile il servizio per il pagamento delle prenotazioni in parola presente al link Area Riservata→Interattivi→Dogane→PagoPA.
Per poter calcolare l’importo, l’utente seleziona la categoria “Operazioni a pronta riscossione” e inserisce gli estremi della dichiarazione da pagare dopo aver selezionato il “Codice ufficio” e il “Codice Registro” o l’identificativo dell’MRN (“MRN”, “Numero versione” e “Numero articolo”) individuando, in tal modo, una dichiarazione da pagare. Successivamente, procede alla creazione del debito per ciascuna dichiarazione e al successivo pagamento tramite la piattaforma pagoPA; la ricevuta RT (Ricevuta telematica) viene resa disponibile per la stampa all’interno dello “Storico pagamenti” dell’area riservata. In caso l’utente non voglia procedere con il pagamento, può richiedere l’annullamento del debito.
A volte, però, è un rischio affidare il pagamento dei diritti doganali allo spedizioniere/agente doganale che potrebbe non assolvere al pagamento nei confronti dell’amministrazione doganale, come ad esempio è accaduto a numerosi clienti della società di spedizioni S.I.T. Società Italiana Trasporti Spa (azienda con sedi a Milano, Genova, Verona e Hong Kong) che si sono visti recapitare una intimazione di pagamento da Reale Mutua Assicurazioni, che era garante del conto di debito dello spedizioniere insolvente. Gli ignari clienti di S.I.T. hanno già pagato i dazi e l’Iva allo spedizioniere ma rischiano ora di dover versare due volte gli stessi diritti doganali.
Se lo spedizioniere risulta inadempiente nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, l’amministrazione doganale intima la compagnia assicurativa, che ha garantito la solvibilità del conto di debito dello spedizioniere, a versare i diritti dovuti. L’assicurazione, a sua volta, dovrebbe esercitare un’azione di regresso nei confronti dello spedizioniere con il quale ha stipulato la polizza assicurativa. Sempre più spesso, tuttavia, quest’ultima si rivolge direttamente al proprietario della merce che ha già versato gli importi relativi ai diritti doganali allo spedizioniere insolvente e che si trova ingiustamente costretto a versare i diritti doganali una seconda volta.
Pertanto, SCS consiglia di affidarsi a operatori affidabili o divenire autonomi nel pagamento dei diritti, siamo a disposizione per maggiori approfondimenti.