L’origine non preferenziale nel nuovo Codice dell’Unione
Nel nuovo codice dell’Unione, all’art. 60, resta immutato l’assetto generale per l’attribuzione dell’origine non preferenziale, già stabilito dagli artt. 23 e 24 del Reg. (CEE) n. 2913/92, ovvero: prodotto interamente ottenuto o ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata.
I prodotti interamente ottenuti sono quelli chiaramente originari di un determinato Paese perché, ad esempio, ivi cresciuti (animali e vegetali) o estratti (minerali).
I prodotti sostanzialmente trasformati sono quelli – caratteristici dell’odierno processo di produzione traversale a vari Paesi – ottenuti nel Paese che contribuisce, per il conferimento del carattere originario, con «l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
L’art. 60 CDU ricalca quanto disposto dall’art. 24 CDC, a conferma della centralità di tali elementi per la definizione del concetto di ultima trasformazione sostanziale. Viene altresì mantenuta la clausola antielusiva generale relativa al disconoscimento della valida giustificazione economica per le operazioni di trasformazione o lavorazioni eseguite in altro Paese o territorio, laddove tali fasi del processo produttivo siano svolte con l’unico scopo di aggirare le misure tariffarie e non tariffarie vigenti nella UE.
Non vi è più distinzione tra regole sulle materie tessili e su prodotti diversi dai tessili; analogamente, la portata delle disposizioni su certificati di origine, cooperazione amministrativa e controllo a posteriori per i prodotti soggetti a regimi speciali d’importazione non preferenziali, ma riguarda tutti i prodotti in generale.
La novità più rilevante è l’introduzione dell’all. 22-01 al Regolamento Delegato (reg. UE 2446/2015), che reca note introduttive e regole di lista non preferenziali più robuste ed organiche per molte voci doganali, ordinate secondo le Sezioni del Sistema Armonizzato (SA).
Tale allegato sostituisce gli allegati 9 (note introduttive), 10 (prodotti tessili) e 11 (prodotti diversi dai tessili) del Reg. (Cee) 2454/93.
Innovativo è sicuramente il disposto dall’art. 33 del Regolamento Delegato per i prodotti non inclusi nell’Allegato 22-01: viene stabilito che se l’ultima trasformazione non sia stata economicamente giustificata, le merci hanno origine del paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.
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Mariaester Venturini
Reparto Consulenza