Dopo l’approvazione dell’XI pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, avvenuta lo scorso 23 giugno, è stata apportata una modifica significativa all’articolo 3 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, relativo alle restrizioni sull’importazione di prodotti siderurgici.

Dal 30 settembre 2023 sarà vietato importare nell’Unione Europea tutte le materie prime di origine Russa elencate nell’Allegato XVII del Regolamento sopra citato. La misura impatta anche per tutti i macchinari di qualsiasi provenienza (Cina, Corea etc.) che incorporassero dette materie prime.

Nello specifico si includono i seguenti prodotti:

  • ferro, fili e barre di ferro;
  • prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;
  • costruzioni e parti di costruzioni;
  • serbatoi o recipienti;
  • ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;
  • stufe e radiatori;
  • oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;
  • qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.

Il divieto di importazione, come si evidenzia nella Circolare ADM, si applica a partire dal 30 settembre 2023, 1° aprile 2024 o 1° ottobre 2024 in base al codice doganale dei prodotti:

30 settembre 2023 – tutti i prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti dell’allegato XVII diversi dai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90

1° aprile 2024 – prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti di cui al codice NC 7207 11

1° ottobre 2024 – prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti di cui ai codici NC 7207 12 10 o 7224 90

Gli importatori dei prodotti indicati nell’Allegato XVII dovranno presentare alle autorità doganali, oltre al certificato di origine, la prova che i materiali siderurgici utilizzati nella produzione dei beni importati da un Paese terzo non provengano dalla Russia.

In caso di controllo doganale (di qualsiasi tipo), all’operatore potrebbe essere richiesto di fornire la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare in dogana all’atto dell’importazione dei prodotti interessati, attualmente la Commissione Europea ha messo a disposizione una FAQ al seguente link: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-09/faqs-sanctions-russia-listed-goods_en_0.pdf

Il Mill Test Certificate, integrato con le informazioni indicate nella FAQ n. 11, sembra, per ora, rientrare tra i documenti da presentare in dogana. Il Mill Test Certificate (MTC), è un certificato di ispezione o certificato di prova, il quale attesta le proprietà chimiche e fisiche di un materiale e dichiara se tale prodotto è conforme agli standard specifici di un’organizzazione di standard internazionale.

I chiarimenti sono evidenziati nella FAQ n. 11 “What do I need to know before I plan to import into the Union iron and steel products as listed in Annex XVII when processed in a third country?”

Sara Montecchia

La SCS VENTURINI è a disposizione per consulenze doganali o per ulteriori informazioni e chiarimenti