A seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione militare illegale ed unilaterale intrapresa dalla Russia nei confronti dell’Ucraina, è stato modificato il Reg CE n. 765/2006 (regime sanzionatorio introdotto a fronte di violazioni di diritti umani, in particolare a seguito di sparizione di persone, brogli elettorali, di repressione di manifestanti pacifici, di diffusione di informazioni false, di controllo dei media con restrizioni verso persone, e soggetti dagli stessi controllati, posseduti e associati, aventi cariche pubbliche e che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko) e sono state inoltre  notevolmente ampliate le misure restrittive.

Le novità introdotte con Reg UE 2022/355 del Consiglio del 02 marzo 2022 pubblicato in GUUE L67 riguardano prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di:

  • prodotti del tabacco,
  • prodotti minerari,
  • prodotti di cloruro di potassio («potassa»),
  • prodotti legnosi,
  • prodotti cementizi,
  • prodotti siderurgici e prodotti della gomma.

Inoltre, è vietata l’esportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia di:

  • Beni e tecnologie a duplice uso.

In deroga (art. sexies par. 5) e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, l’autorità competente può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

  • Beni e tecnologie in grado di contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia nonché le esportazioni di macchinari.

In deroga (art. 1 septies par. 5) l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.

In particolare, è vietata l’importazione, l’acquisto e il trasporto dei seguenti prodotti originari o esportati dalla Bielorussia:

  • Legno e lavori di legno; carbone di legna – classificati nel Cap. 44 della Tariffa Doganale
  • Cementi, compresi i cementi non polverizzati detti “clinkers”, anche colorati – v.d. 2523
  • Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati – v.d. 6810
  • Ghisa, ferro e acciaio – classificati nel Cap. 72 della Tariffa Doganale
  • Lavori di ghisa, ferro o acciaio – classificati nel Cap. 73 della Tariffa Doganale
  • Pneumatici nuovi, di gomma – v.d. 4011

  Per maggiori dettagli ed approfondimenti consultare il Reg. UE 2022/355.

 La SCS Venturini, tramite il proprio ufficio consulenza, è a disposizione della propria clientela.