L’acquisizione del potere di rappresentanza da parte dei rappresentanti doganali avviene tramite MANDATO (con rappresentanza, codice civile artt. da 1703 a 1730) o PROCURA (senza rappresentanza, codice civile artt. 1387 a 1400). Il mandato o la procura sono due documenti fondamentali quando si vuole operare in dogana per conto terzi.
“La procura è normalmente inserita nell’ambito di un documento contrattuale più ampio che regola in maniera minuziosa i rapporti tra rappresentante e rappresentato. Questo documento contrattuale è il mandato”.
Rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta
L’art. 18 del Reg. 952/2013 stabilisce che la rappresentanza può essere diretta o indiretta.
Nella rappresentanza DIRETTA, il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi; in quella INDIRETTA, il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.
Sia per la rappresentanza diretta che indiretta, il rappresentato è pienamente responsabile degli effetti della dichiarazione rilasciata dal dichiarante, soprattutto da un punto di vista fiscale.
La differenza tra i due tipi di rappresentanza sta soprattutto nel diverso profilo di responsabilità che ne deriva con riferimento all’obbligazione doganale, ossia all’obbligo di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o, eventualmente, all’esportazione.
Nel caso della rappresentanza indiretta, infatti, il rappresentante è responsabile in solido con il rappresentato. Nella rappresentanza diretta invece, unico responsabile dell’obbligazione doganale è il rappresentato. Il rappresentante diretto, pertanto, non risponde dell’obbligazione doganale, a meno che non abbia presentato una dichiarazione in dogana in base a dati inesatti, del la cui erroneità egli avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza (art. 201, par. 3, ultima frase del Codice Doganale Comunitario), conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale Unionale, chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali, facendo decadere così la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del DPR. n. 43/73 (TULD), che ha riservato agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta.
A livello di ordinamento giuridico italiano, la rappresentanza diretta corrisponde al c.d. “mandato con rappresentanza”, istituto che si configura quando un soggetto (A), mediante uno speciale atto, detto procura, conferisce ad un altro (B), il potere di rappresentarlo, cioè di manifestare a suo nome (di A) una certa volontà di fronte ai terzi.
La rappresentanza indiretta viceversa, corrisponde a quello che nel nostro ordinamento viene chiamato “mandato senza rappresentanza” od “interposizione gestoria”.
In tal caso, siamo di fronte ad una figura di mandato senza procura, ossia ad un’attività che un dato soggetto svolge per conto altrui, senza aver ricevuto a monte una procura ad hoc da parte della persona nel cui interesse egli opera.
Chi è il dichiarante in dogana
Il dichiarante si identifica in chiunque presenti una dichiarazione in dogana, ovvero:
- una dichiarazione per la custodia temporanea;
- una dichiarazione sommaria di entrata;
- una dichiarazione sommaria di uscita;
- una dichiarazione di riesportazione.
La figura del dichiarante è descritta al punto 15 dell’art. 5 del CDU in cui si indica che tale soggetto è dichiarante: “la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica.
Pertanto, il “dichiarante” potrà essere:
- il titolare della merce quando agisce direttamente
- il rappresentante indiretto, che agisce per conto terzi ma in nome proprio.
In tale ultima ipotesi di rappresentanza indiretta il dichiarante e la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana sono considerati debitori dell’intera obbligazione doganale ai sensi dell’art. 77 comma 3, del CDU: “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.” Sussiste dunque responsabilità in solido per l’intera obbligazione doganale.
Profili sanzionatori doganali
In tema di violazioni doganali, data la vastità dell’argomento, ci si limita qui a riferire che la materia è disciplinata dal Titolo VII del TULD (artt. da 282 a 341) in tema di delitti di contrabbando ed illeciti amministrativi, sui quali sono recentemente intervenute, in maniera preponderante, le modifiche del d.lgs. 75 del 14.7.2020 in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, di recepimento della Direttiva PIF n. 1371/2017, con la quale, per quel che qui interessa, sono state ricriminalizzate tutte le ipotesi di contrabbando semplice (depenalizzate con l’art. 1 d.lgs. 8/2016).
La disciplina sanzionatoria del TULD va letta e coordinata con quella quadro del d.lgs 472/1997, con l’art. 70 del dpr 633/1972, con l’art. 7 del d.lgs 471/1997 in tema di esportazione nonché con la disciplina sanzionatoria in tema accise del TUA (d.lgs. 504/1995).
In conclusione, come per gli illeciti amministrativi tributari anche per quelli doganali, è possibile l’utilizzo del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997, sino a quando non siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento ed anche nel caso in cui siano già state contestate le violazioni o siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza.
Vanessa Antonelli
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