L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli lo scorso 2 gennaio ha pubblicato l’avviso relativo alle novità in materia di attestazione di origine per le merci provenienti dai Paesi SPG e da Singapore.
Per quanto riguarda le importazioni dai paesi SPG, a partire dal primo gennaio 2023, ai fini della certificazione dell’origine delle merci, non è più possibile inserire in dichiarazione doganale il riferimento al certificato FORM A mediante indicazione del codice documento N865. Quindi, a partire da questa data, l’operatore economico che intende importare nella UE merci di origine di un paese beneficiario SPG con un trattamento tariffario preferenziale, ricevuta l’attestazione di origine, deve preliminarmente controllare l’esistenza e la validità del codice REX dell’esportatore, consultando il sistema unionale al seguente link:
poi una volta verificato che il Codice REX corrisponde all’esportatore registrato che ha fornito l’attestazione di origine, dovrà compilare la dichiarazione di importazione inserendo:
- nel data element (DE) 4/17 un codice preferenza SPG (2XX);
- nel data element 2/3 – “Documenti presentati/Certificati” quanto segue: se il valore totale dei prodotti originari non è superiore a 6.000 euro tutti i codici di seguito riportati: C100 “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’esportatore registrato nel campo “Identificativo documenti presentati”;
- U164 “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti non superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”.
- Se il valore totale dei prodotti originari è superiore a 6.000 Euro tutti i codici di seguito riportati: C100 “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’esportatore registrato nel campo “Identificativo documenti presentati”;
- U165 “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”.”
Per quanto riguarda invece le importazioni dal Singapore come comunicato dai competenti Servizi della Commissione europea, alla luce delle modifiche intervenute all’Accordo di Libero Scambio (ALS) tra UE e Singapore (in corso di pubblicazione), con decorrenza 1° gennaio 2023, il trattamento preferenziale eventualmente richiesto per le merci importate da detto Paese può essere concesso mediante indicazione nella dichiarazione doganale del codice documento U101, riferito all’attestazione di origine di un esportatore registrato. Tale attestazione non è vincolata ad alcuna soglia di valore.