Le imprese hanno da sempre la necessità di migliorare la pianificazione fiscale e doganale durante la movimentazione delle proprie merci. Con la globalizzazione dei mercati si è avuta una accelerazione di tale fattore competitivo ed è aumentata l’importanza di disporre di regole chiare ed uniformi per la determinazione del valore. Il valore insieme alla classificazione (qualità e quantità) e all’origine rappresenta quindi un elemento fondamentale dell’accertamento tributario doganale ed anche un driver per le imprese che devono affrontare una pianificazione fiscale e doganale nella movimentazione delle proprie merci.

L’ADM svolge un ruolo strategico nel governo di questo processo di import/export, in quanto ha il difficile compito di mantenere un congruo equilibrio tra gli interventi di controllo e di agevolazione degli scambi legittimi. Equilibrio nel quale anche gli operatori economici giocano un ruolo rilevante utilizzando i corretti strumenti doganali di certezza del rapporto giuridico e di trasparenza con la Dogana.

Le definizioni fornite a livello internazionale sono state fedelmente recepite dalle norme unionali che disciplinano il valore doganale delle merci, previste dagli artt.69-76 del Reg.(UE) n. 952/2013 (CDU), dall’art. 6 del Reg.(UE) n. 341/2015 (RDT), dall’art. 71 del Reg.(UE) n. 2446/2015 (RD) e dagli artt.127-146 del Reg.(UE) n. 2447/2015 (RE).

Il criterio primario per la determinazione del valore, individuato dall’art. 70 del CDU rimane, come nel diritto internazionale, il “valore di transazione” ossia il prezzo reale dei prodotti importati.

E’ dunque il valore di transazione, eventualmente modificato con gli aggiustamenti di legge (in aumento oppure in diminuzione), il fulcro da cui parte e si basa ogni dichiarazione doganale.

Qualora non sia possibile utilizzare tale criterio sono utilizzabili cinque metodi secondari di determinazione del valore doganale, da applicarsi in via successiva e sussidiaria tra loro: valore di transazione di merci identiche, valore di transazione di merci similari, metodo del valore dedotto, metodo del valore calcolato o, in ultimo, metodo del c.d. valore equo.

E’ fatto salvo il rigoroso divieto di ricorrere a valori minimi, arbitrari o fittizi. Sia la normativa internazionale che quella comunitaria infatti escludono categoricamente, tanto nel metodo di transazione quanto nei metodi secondari, il ricorso a valori estimativi, ipotetici o normali. Il riferimento deve essere invece al valore effettivo della specifica transazione.

Tra gli elementi del valore si pone particolare attenzione alle spese di trasporto e di assicurazione, relative alla tratta extra unionale.

Risulta importante chiarire, per quello che riguarda le spese di assicurazione, che costituiscono un elemento da includere nel valore in dogana solo ed esclusivamente nel caso in cui i relativi servizi siano stati effettivamente pagati.

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 98072 RU, ha reso nota l’interpretazione fornita dal Comitato del valore della Commissione Ue sull’articolo 164 del Codice doganale comunitario in merito alla rilevanza delle spese di assicurazione per determinare il valore in dogana.

Infatti, per determinare il valore in dogana ex articolo 29 del Codice doganale, si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate, fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio dell’Ue. Vanno considerati solo i costi di assicurazione delle merci (per esempio costi di polizza) relativi al trasporto, al carico e alla movimentazione.

Secondo il parere del Comitato UE, le spese di assicurazione concorrono alla formazione della base imponibile doganale solo se effettivamente sostenute dall’importatore. Si applica un forfait del 0,5% al valore della merce in tutti i casi in cui gli operatori non siano in grado di provare documentalmente l’effettivo importo corrisposto a titolo di premio assicurativo e l’importatore abbia una polizza che copre la spedizione di tutte le proprie merci.

L’applicazione di un’aliquota diversa dovrà essere specificatamente richiesta dall’operatore con la presentazione di idonea documentazione.


Si veda determinazione ADM 17/09/2014.

Vanessa Antonelli

La SCS Venturini è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito alle politiche di natura doganale, dazi e classificazioni.