La Corte di Cassazione con ordinanza del 10 agosto 2023, n. 24441, ha affermato che, ai fini della classificazione doganale dei c.d. prodotti misti, oltre alla materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale, come stabiliscono le Regole Generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata (punto 3b), occorre considerare anche la destinazione d’uso.

Accade pertanto che, se il componente principale è un bene soggetto ad aliquota Iva agevolata, ma la stessa merce in cui quest’ultimo è inserito non ha un utilizzo meritevole di tutela fiscale, la predetta merce dovrà scontare l’Iva in misura ordinaria, in quanto non farà parte delle eccezioni di cui all’allegato III, punto 1, direttiva 112 del 2006 e dell’art. 16, secondo comma, d.p.r. 633 del 1972.

Nel caso di specie, i giudici della Suprema Corte si sono pronunciati in merito alla voce doganale delle lettiere a base vegetale per animali domestici, affermando che queste tipologie di prodotti, necessariamente dovranno essere classificate in ragione della loro funzione utile a mostrare la natura del prodotto, il quale non può quindi beneficiare di un’aliquota Iva ridotta (come i beni alimentari o ingredienti destinati a essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentare).

Alla luce di tale sentenza potrebbe essere messa in discussione la procedura delineata dalla circolare 32/E del 14 giugno 2010, che definisce le modalità di trattazione delle istanze di interpello volte all’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, la quale deve essere ricercata valorizzando la natura, la funzione e la destinazione d’uso del prodotto, prescindendo dalla materia che lo compone principalmente.

Vanessa Antonelli

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