Gli Stati dell’ESA, la CE e i suoi Stati membri hanno convenuto che l’obiettivo principale della loro cooperazione commerciale ed economica, è la promozione della graduale e armoniosa integrazione degli Stati dell’ESA nell’economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire all’eliminazione della povertà, così da accelerare lo sviluppo culturale e sociale, finalizzato ad un contesto politico sempre più stabile e democratico.
L’Accordo di partenariato deve fungere da strumento di sviluppo per una crescita sostenuta, far aumentare la produzione e la capacità di offerta degli Stati dell’ESA, favorirne la trasformazione strutturale delle economie, la loro diversificazione e la loro competitività, determinandone lo sviluppo degli scambi commerciali, l’afflusso di investimenti e tecnologie e la creazione di posti di lavoro.
A seguito di una notifica effettuata dalle Seychelles al comitato di cooperazione doganale ESA-UE che attiva l’articolo 18, paragrafo 3, del Protocollo 1 dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (“APE”), fatte salve le esenzioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e all’articolo 29 del Protocollo 1, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche le isole Seychelles hanno introdotto l’obbligo del sistema REX per la certificazione dell’origine preferenziale delle merci prodotte nel proprio territorio e destinate ai Paesi dell’Unione Europea, sostituendo l’EUR.1 usato precedentemente.
Ne deriva che, quando un operatore economico delle isole Seychelles dovrà effettuare una spedizione verso un Paese UE, apporrà il codice REX sulla fattura come attestazione di origine preferenziale.
Per poter rilasciare tali dichiarazioni, gli esportatori dovranno registrarsi direttamente nel sistema REX, che è una banca dati online sviluppata dall’UE. All’atto della registrazione, la sezione Classificazione, Valutazione e Origine della Divisione Doganale assegnerà al richiedente un numero REX, da riportare sulla dichiarazione di origine.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2023, i prodotti originari delle Seychelles possono beneficiare, all’importazione nell’Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale nell’ambito dell’accordo di partenariato economico interinale tra l’Unione europea e l’Africa orientale e australe (APEI UE-ESA), su presentazione di una dichiarazione di origine compilata da:
- un esportatore delle Seychelles registrato nel sistema REX, oppure
- da qualsiasi esportatore delle Seychelles, per qualsiasi spedizione consistente in uno o più̀ colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 euro.
Con il sistema REX, gli esportatori faranno la propria autocertificazione, risparmiando in termini di tasse da pagare successivamente.
Il REX è ad oggi utilizzato nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), ed è previsto dai più recenti Accordi di libero scambio conclusi dall’Unione europea con Canada, Giappone, Vietnam, Regno Unito, Singapore e negli scambi con i Paesi ESA (tra cui le Seychelles) e i Paesi e Territori d’Oltremare.
Anche se gli esportatori locali dovranno attestare autonomamente l’origine preferenziale, le dogane continueranno a monitorare i flussi di esportazione verso l’Unione europea grazie ai dati necessari per ottenere il codice, ovvero tutti i prodotti destinati all’esportazione e la relativa classificazione doganale.
Questo comporterà che, gli importatori europei, per poter beneficiare di un dazio agevolato al momento dello sdoganamento della merce, dovranno comunicare in dogana il codice REX del proprio fornitore delle Seychelles, senza dover emettere il certificato EUR1.
Ricordiamo che l’autocertificazione dell’origine è già prevista dall’Economic Partnership Agreement tra UE e Stati dell’Est e Sud Africa (ESA) quale mezzo di prova circa l’origine preferenziale delle merci unionali.
In conclusione, le prove dell’origine rilasciate precedentemente al 1° luglio 2023 hanno una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e devono essere presentate entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione, conformemente all’Articolo 25 del Protocollo 1 dell’APE.
Vanessa Antonelli
La SCS Venturini è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito alle politiche di natura doganale, dazi e classificazioni.