In data 14 giugno 2023, è entrato in vigore il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 in modifica il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 ed è stato adottato dal Governo per introdurre nel nostro ordinamento disposizioni urgenti circa l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Naturalmente, affinché non perda efficacia ab initio, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

Con riferimento a queste ultime, oltre alle note misure nei confronti di Russia, Bielorussia, Iran e Siria, si segnala il sito della Commissione, EU Sanctions Map, al fine di avere la panoramica completa sui paesi “colpiti”:

EU Sanctions Map

Ricordiamo che il D. Lgs. n. 221/2017 è l’atto legislativo che stabilisce la disciplina italiana riguardante la movimentazione dei prodotti a duplice uso definiti dal Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. “Regolamento Dual Use”), dei beni soggetti al Regolamento (UE) 2019/125 (c.d. Regolamento anti-tortura), nonché l’apparato sanzionatorio relativo alle misure restrittive di carattere merceologico imposte dall’Unione europea. È proprio il D.L. n. 69/2023 che introduce novità di una certa evidenza in merito alle misure restrittive unionali.

Nella fattispecie, con l’entrata in vigore del decreto in questione, le violazioni dei divieti di importazione imposti dalle misure restrittive UE assumono la veste di condotte penalmente sanzionate, così da definire finalmente un comparto organico, logico e bilanciato delle sanzioni UE.

A fronte di comportamenti simili, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 69/2023, la disciplina italiana prevedeva infatti reazioni sanzionatorie gravemente squilibrate: da un lato sanzioni penali di rilevante gravità e, dall’altro, mere sanzioni amministrative di non eccessiva rilevanza.

Qui di seguito verranno sintetizzate le principali modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2023 in tema di prodotti a duplice uso e misure restrittive unionali.

Modifiche al comparto sanzionatorio riguardante la violazione delle misure restrittive UE

Per quel che concerne le misure restrittive unionali, le modifiche apportate dal D. L. n. 69/2023 sono imponenti.

Prima di tale modifica legislativa, infatti, l’art. 20 del D. Lgs. n. 221/2017 prevedeva la reclusione dai due ai sei anni per chiunque effettuasse operazioni di esportazione, intermediazione o assistenza tecnica vietati ai sensi di misure restrittive unionali. Tale misura è stata modificata sia con riferimento alle condotte vietate, sia con riferimento alla pena prevista in caso di violazione delle misure restrittive UE.

In virtù della modifica sopra citata, oggi l’art. 20 del D. Lgs. n. 221/2017 punisce con la reclusione fino a sei anni chiunque effettui, in violazione delle misure restrittive unionali, le seguenti operazioni:

  • esportazione o importazione di prodotti listati;
  • prestazione di servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive;
  • partecipazione a qualsiasi titolo a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali.

Facendo riferimento alla Russia, l’eventuale violazione dei divieti di importazione dalla Russia e di prestazione di servizi a beneficio di entità russe ovvero su beni ristretti in Russia di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014, non saranno più puniti con una sanzione amministrativa, bensì con una sanzione penale.

Restano invece puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 500.000, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 109/2007 la violazione delle misure soggettive di cui al Regolamento (UE) n. 269/2014 e l’elusione dei divieti di cui alle misure restrittive imposte nei confronti della Russia.

Inoltre, l’aver realizzato le condotte appena descritte in assenza di autorizzazione (anche falsata), prevedono la reclusione fino a sei anni e la multa dai 25.000 ai 250.000 euro (cfr. art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 221/2017). Analoga considerazione vale per l’esecuzione di operazioni ristrette in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, oggi sanzionata con la reclusione fino a quattro anni con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. Pertanto, a seguito delle predette violazioni, in base a questo decreto-legge, le pene detentive e pecuniarie non saranno più previste come pene alternative, bensì saranno applicate congiuntamente come misure sanzionatorie.

Un’altra novità viene con l’introduzione del comma 3-bis, il quale prevede una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 per tutti coloro che omettono di effettuare determinati adempimenti richiesti dalla normativa vigente (es. comunicazione all’Autorità di variazioni dei dati contenuti nell’istanza di autorizzazione ed esibizione all’Autorità della documentazione richiesta).

Modifiche al comparto sanzionatorio riguardante la violazione degli obblighi imposti dal Regolamento Dual Use 

Le sanzioni previste dalla vigente normativa sono sancite dal Dlg 221/2017, Art.18, Art,19, Art.20 e possono comportare la reclusione e ammende oltre che non meno gravi conseguenze finanziarie e assicurative sui flussi di incasso e pagamento internazionali.

Le violazioni degli obblighi imposti dal Regolamento Dual Use, e le relative sanzioni, ex art. 18 del D. Lgs. n. 221/2017, sono così delineate:

  • la movimentazione di prodotti a duplice uso senza la dovuta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta con informazioni false è oggi punita con la reclusione fino a sei anni e la multa dai 25.000 ai 250.000 euro (cfr. art. 18, c. 1, D. Lgs. n. 221/2017).
  • L’aver posto in essere movimentazioni in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione viene sanzionata in base al decreto-legge con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
  • Sono soggetti alla pena dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da euro 15.000 a euro 90.000 gli operatori che non informino UAMA, nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle clausole onnicomprensive mirate (c.d. catch-all) previste dal Regolamento Dual Use.

La regolamentazione ed il controllo sul commercio di beni Dual Use sono di competenza esclusiva dello Stato. Dal 1°gennaio 2020 con Dlg 104/2019, l’Autorità con competenza sui materiali a duplice uso è l’UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento) – Ministero degli Esteri e della Commercio Internazionale (MAECI)la quale è deputata anche per l’esame di istanze e al rilascio delle Autorizzazioni e delle licenze di esportazione, sia nazionali che comunitarie.

Relativamente all’applicazione di clausole catch-all (l’Autorità nazionale può prevedere il controllo di beni e tecnologie non listati da sottoporre ad autorizzazione preventiva all’esportazione quando il bene potrebbe essere destinato a programmi di armi di distruzione di massa e/o a scopi militari) è stato altresì modificato l’art. 9 legittimando oggi l’autorità italiana a subordinare ad autorizzazione transazioni legate a prodotti di sorveglianza informatica o comunque prodotti non sempre ricompresi nell’allegato I del Regolamento 2021/821.

In questo modo, il legislatore ha affiancato alla catch-all generale, già inclusa nel regolamento previgente, anche catch-all specifiche per l’esportazione di talune categorie di beni (es. prodotti di sorveglianza informatica, cfr. art. 5 Regolamento Dual Use), per la prestazione di determinati servizi (es. servizi di intermediazione e assistenza tecnica, cfr. art. 6 e 8 Regolamento Dual Use) o comunque per motivi di pubblica sicurezza (art. 9 Regolamento Dual Use).

Infine, si pone in evidenza che la mancata presentazione dei rapporti semestrali relativi all’uso di autorizzazioni generali dell’Unione (c.d. AGEU) e nazionali (c.d. AGN) è ora soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000, in virtù del nuovo art. 18, comma 4, lett. c).

Confisca obbligatoria

La previsione della confisca obbligatoria dei beni coinvolti nella commissione delle fattispecie criminose sopra delineate, precedentemente inclusa all’interno dei singoli articoli di riferimento, è stata convogliata all’interno del nuovo articolo 21-bis, il quale stabilisce che – quando non è possibile procedere alla confisca dei beni, del denaro o delle altre utilità derivanti dalla commissione dei suddetti reati – il giudice possa ordinare la confisca per un valore equivalente facenti capo al condannato, non solo in via diretta ma anche per interposta persona.

Modifiche inerenti alla disciplina autorizzativa e altri aspetti

Le novità introdotte dal D. L. n. 69/2023 hanno avuto anche un impatto sulla disciplina autorizzativa relativa alle movimentazioni regolate dal D. Lgs. n. 221/2017, modificando gli articoli relativi alle autorizzazioni specifiche individuali e globale individuale (artt. 10,11, D. Lgs. n. 221/2017), i quali specificano che tali autorizzazioni possono essere concesse per una durata massima pari a quanto previsto dal Regolamento Dual Use, vale a dire per un massimo di due anni.

Infine, il nuovo comma 2-bis dell’art. 15 del D. Lgs. n. 221/2017 ha introdotto un nuovo obbligo autorizzativo con riferimento ai trasferimenti intra-UE di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso, che sono stati assoggettati alla preventiva autorizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

 Vanessa Antonelli

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