È stato adottato lo scorso 17 agosto dalla Commissione europea il regolamento di esecuzione riguardante le modalità di attuazione del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) nella sua fase transitoria, che partirà il prossimo primo ottobre e terminerà il 31 dicembre 2025.
Durante tale periodo ci sarà l’obbligo di monitoraggio e rendicontazione, da parte degli importatori europei delle merci soggette al CBAM, del calcolo provvisorio delle emissioni intrinseche derivanti dalla produzione di tali merci. Gli obblighi si applicano alle merci elencate nell’allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell’Unione. Al momento, alcune delle merci presenti nell’Allegato I sono: cemento, energia elettrica, concimi, molti prodotti di ghisa, ferro e acciaio, alluminio e alcune sostanze chimiche. Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS (European Union Emissions Trading System). Quest’ultimo è il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e rappresenta il principale strumento dell’UE per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione. L’ETS si basa sul principio “cap and trade” che stabilisce un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo cui corrisponde un equivalente numero di “quote” di emissione.
Gli obblighi sono quindi destinati ai “dichiaranti” (l’importatore, la persona che dichiara l’importazione della merce o il rappresentante doganale indiretto), i quali saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:
- la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;
- le emissioni di CO2 incorporate in tali merci;
- gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.
La prima Relazione CBAM dovrà essere presentata entro la fine di gennaio 2024 e riguarderà il periodo che va da ottobre a dicembre 2023. Le prime due Relazioni CBAM potranno essere modificate fino al termine di scadenza per la presentazione della terza relazione trimestrale. Ciò significa che le relazioni da presentare entro il 31 gennaio e il 30 aprile 2024 potranno essere corrette fino al 31 luglio 2024. In seguito, invece, le successive relazioni potranno essere modificate fino a due mesi dopo la fine del relativo trimestre. L’ultima Relazione CBAM dovrà esser presentata entro il 31 gennaio 2026 e riguarderà il trimestre ottobre-dicembre 2025.
Prima di essere adottato dalla Commissione Ue il regolamento esecutivo è stato oggetto di una consultazione pubblica ed è, in seguito, stato approvato dal Comitato del CBAM, composto da rappresentanti degli Stati membri dell’Ue. Il CBAM, che rappresenta uno dei pilastri centrali dell’ambizioso programma “Fit for 55”, è uno strumento cruciale per il conseguimento della neutralità climatica nel 2050 e ha lo scopo di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell’UE (carbon leakage), derivante dall’accresciuto livello di ambizione degli obiettivi climatici europei, incoraggiando i paesi partner a stabilire politiche di prezzo del carbonio per combattere appunto il cambiamento climatico.
La Commissione europea ha, inoltre, comunicato che sta organizzando sei webinar online riguardanti il CBAM e ognuno dedicato a uno dei sei settori interessati. Il primo si terrà il 15 settembre e sarà sul cemento.