La Commissione europea, con il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/903 del 2 maggio 2023, ha adottato delle misure preventive eccezionali e temporanee riguardanti le importazioni di quattro prodotti agricoli (frumento, mais, colza e semi di girasole) originari dell’Ucraina nell’ambito della salvaguardia eccezionale prevista dal regolamento sulle misure commerciali autonome. Tali misure si sono rese necessarie a causa delle circostanze eccezionali in cui si trovano Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, e mirano a ridurre le strozzature logistiche in relazione a questi prodotti.
Le misure entreranno in vigore il 2 maggio e saranno applicabili sino al 5 giugno 2023.
Durante tale periodo il frumento, il granturco, la colza e i semi di girasole originari dell’Ucraina possono continuare ad essere immessi liberamente in tutti gli Stati membri dell’UE in base al regime comune di transito doganale o a essere trasportati in paesi o territori al di fuori dell’UE, ad eccezione dei cinque Stati membri sopra citati.
Parallelamente la Bulgaria, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia si sono impegnate a revocare le loro misure unilaterali per il frumento, il granturco, la colza e i semi di girasole e per tutti gli altri prodotti provenienti dall’Ucraina
Le misure rientrano in un pacchetto globale di sostegno presentato dalla Commissione e saranno integrate da un sostegno finanziario per gli agricoltori dei cinque Stati membri e da ulteriori misure intese ad agevolare il transito, attraverso corridoi di solidarietà, dei cereali esportati dall’Ucraina verso altri Stati membri e paesi terzi.
La Commissione è pronta a reintrodurre misure preventive dopo il 5 giugno 2023, data di scadenza dell’attuale regolamento sulle misure commerciali autonome, qualora la situazione eccezionale persista.
Intende inoltre avviare una valutazione della situazione del mercato dell’Unione per altri prodotti sensibili nell’ambito della procedura di salvaguardia accelerata prevista dalla proposta della Commissione relativa al nuovo regolamento sulle misure commerciali autonome al momento dell’entrata in vigore del regolamento.
In particolare, l’art. 1 del sopracitato regolamento stabilisce che, salvo deroghe contrattuali previste precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, i prodotti di cui alla tabella sotto riportata possono essere vincolati ai regimi di immissione in libera pratica, di deposito doganale, zona franca o di perfezionamento attivo solo negli Stati membri diversi dalla Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

Tuttavia, la limitazione di cui sopra, non pregiudica il trasporto di dette merci all’interno o con attraversamento del territorio della Bulgaria, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania o della Slovacchia in regime di transito doganale previsto dall’articolo 226 del regolamento (UE) 952/2013 in direzione di un altro Stato membro o di un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Quanto sopra si è reso necessario a causa dell’aumento delle importazioni negli Stari membri vicini all’Ucraina che ha determinato la saturazione delle capacità logistiche in particolare dei paesi Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.
La Commissione, infatti, per rendere possibile il commercio bilaterale e l’accesso dell’Ucraina ai mercati globali, a causa del limitato accesso dell’Ucraina ai suoi porti del Mar Nero, ha creato dei “corridoi di solidarietà UE-Ucraina” attraverso i Paesi sopracitati.
Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0903
Vanessa Antonelli
La SCS Venturini è sempre disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito alle politiche di natura doganale, dazi e classificazioni.